23|02|10Pubblicato il Decreto di recepimento della nuova Direttiva Macchine
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è stato pubblicato venerdì 19 febbraio il Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n.17 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”.
Con questo decreto trovano regolamentazione i sempre più diffusi ascensori domestici, le piattaforme elevatrici, i montascale e i piccoli montacarichi non adibiti al trasporto delle persone.
In particolare si stabilisce che il fabbricante di una macchina, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina. La macchina deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi.
In particolare il fabbricante deve:
1) stabilire i limiti della macchina, il che comprende l'uso previsto e l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile,
2) individuare i pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne derivano,
3) stimare i rischi, tenendo conto della gravità dell'eventuale lesione o danno alla salute e della probabilità che si verifichi,
4) dare una valutazione del livello dei rischi,
5) eliminare i pericoli o ridurre i rischi che ne derivano,
I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute elencati nel Decreto legislativo sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato dell’arte, gli obiettivi da esso prefissati possono non essere raggiunti. In tal caso la macchina deve, per quanto possibile, essere progettata e costruita per tendere verso questi obiettivi.
Quindi si potrebbero rendere necessari ulteriori accorgimenti per garantire la sicurezza degli apparecchi, qualora il produttore non ritenesse sufficienti quelli indicati dalla norma.
Nei prossimi giorni si attendono i primi chiarimenti, dei quali verrete prontamente informati.
Con questo decreto trovano regolamentazione i sempre più diffusi ascensori domestici, le piattaforme elevatrici, i montascale e i piccoli montacarichi non adibiti al trasporto delle persone.
In particolare si stabilisce che il fabbricante di una macchina, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina. La macchina deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi.
In particolare il fabbricante deve:
1) stabilire i limiti della macchina, il che comprende l'uso previsto e l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile,
2) individuare i pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne derivano,
3) stimare i rischi, tenendo conto della gravità dell'eventuale lesione o danno alla salute e della probabilità che si verifichi,
4) dare una valutazione del livello dei rischi,
5) eliminare i pericoli o ridurre i rischi che ne derivano,
I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute elencati nel Decreto legislativo sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato dell’arte, gli obiettivi da esso prefissati possono non essere raggiunti. In tal caso la macchina deve, per quanto possibile, essere progettata e costruita per tendere verso questi obiettivi.
Quindi si potrebbero rendere necessari ulteriori accorgimenti per garantire la sicurezza degli apparecchi, qualora il produttore non ritenesse sufficienti quelli indicati dalla norma.
Nei prossimi giorni si attendono i primi chiarimenti, dei quali verrete prontamente informati.
