L'installazione da parte dei condòmini

L'installazione da parte dei condòmini

L’installazione di un ascensore in un condominio è fondamentale non solo per migliorare la vita dei singoli abitanti, ma soprattutto per superare le barriere architettoniche. Ad oggi, installare l’ascensore in un palazzo con più di tre piani è obbligatorio. Ma nel caso di edifici sprovvisti, cosa si può fare?

Non esiste purtroppo una normativa specifica per l’installazione degli ascensori, ma si può fare riferimento ad alcune norme del Codice Civile. Si può fare riferimento all’art. 1120 c.c. che dà direttive su miglioramento o l’uso più comodo o al maggior rendimento degli spazi comuni, senza però uno specifico riferimento agli ascensori (anche se l’art. 1117 c.c. li mette tra gli oggetti di proprietà comune nei condomini).

L’installazione degli ascensori è per i condòmini un diritto, soprattutto se le spese per la realizzazione sono state autonomamente assunte. L’abbattimento delle barriere architettoniche è indispensabile ai fini dell’accesso all’edificio e all’abitabilità dell’appartamento. L’installazione di un ascensore in condominio deve essere comunque approvata dalla maggioranza dei condòmini in assemblea condominiale, ma in caso di contrarietà, può essere installata a spese del portatore di handicap. Dunque, in assenza di una specifica normativa, la corte di Cassazione ha dettato il principio base che regola l’installazione degli ascensori nei condomini: L’ascensore rappresenta un’opera volta a superare le barriere architettoniche e il singolo condomino può assumersi interamente il costo della relativa costruzione. L’installazione di un ascensore e la conseguente modifica delle parti comuni non possono essere impediti per una disposizione del regolamento condominiale che subordini l’esecuzione dell’opera stessa all’autorizzazione del condominio (Cassazione civile, ordinanza 5 Dicembre 2018, n. 31462).

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